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venerdì 6 novembre 2015
Italia@Europa: Regolamento dell'Unione Europea su Net neutrality ...
Italia@Europa: Regolamento dell'Unione Europea su Net neutrality ...: Ritorno sugli argomenti trattati un anno fa in un post precedente. IL regolamento dell'Unione europea su Roaming e Net Neutrality ...
Regolamento dell'Unione Europea su Net neutrality e Roaming - approvazione finale 27.10.2015
Ritorno sugli argomenti
trattati un anno fa in un post precedente. IL regolamento dell'Unione europea
su Roaming e Net Neutrality ha concluso il suo iter legislativo il 27 Ottobre
scorso con l'approvazione finale da parte del Parlamento europeo. Ebbene, il
testo finale è frutto di un anno di incontri tra Parlamento, Commissione e
Consiglio europeo, che a luglio di quest'anno hanno trovato un compromesso
politico che si rispecchia nel testo andato in approvazione l'ottobre scorso.
Partiamo dal presupposto
che c'è un'anomalia di fondo in questo regolamento: i due argomenti trattati
non sono strettamente connessi e dunque sono stati forzatamente vincolati e
questo, a giudizio di alcuni, ha penalizzato la parte del regolamento più innovativa,
cioè quella che riguarda le norme sulla salvaguardia dell'internet aperto (Net
Neutrality).
Ripercorriamo in
breve il contenuto della norma:
Roaming
- L’abolizione
del tariffe roaming è prevista a partire dal 15 giugno 2017;
- Si prevede l’introduzione
di “fair use policy” (politica di utilizzo corretto) al fine di prevenire
abusi. Quando si supera il limite stabilito dalla “fair use policy”, un piccolo
sovrapprezzo potrà essere applicato. La Definizione del limite di Fair Use
dovrà essere stabilito entro il 15
dicembre 2016.
- Già dal 30
aprile 2016 il roaming diventerà comunque più economico: gli operatori potranno
addebitare solo un piccolo sovrapprezzo fino ad un massimo di € 0,05 al minuto
per le chiamate in uscita, a € 0,02 per gli SMS inviati e a € 0,05 per MB di
dati (IVA esclusa).
Il legislatore
europeo ha confermato e accresciuto il ruolo di vigilanza da parte della
autorità di regolazione, in Italia AGCOM, nell’ambito del processo che porterà
all’eliminazione del roaming in Europa.
Da notare però un
particolare: le cose non stanno esattamente come sono sembrano. Infatti, è vero
che si potrà chiamare in Europa alla stessa tariffa domestica, ma per un
minutaggio limitato stabilito dalla “fair use policy”. Dopodiché potrà essere
applicato un sovrapprezzo che andrà a compensare i presunti costi sostenuti
dagli operatori telefonici.
Comunque, bisogna
dare atto all’Unione europea di essere intervenuta negli anni ad abbassare in
modo consistente le tariffe pagate dai cittadini quando al di fuori dei propri
confini nazionali. Si può fare di più? Questo sempre anche se l’attuale regolamento
è un grande passo in avanti.
Il mercato con le
sue dinamiche concorrenziali supererà l’attuale regolamentazione? Io credo di
sì, se si vigila sul mercato stesso con efficacia e lo si rende sempre più “sano”.
Net Neutrality, open internet
Il testo si basa
sul principio che l’utente finale ha il diritto ad accedere a contenuti a
propria scelta, senza alcun tipo di discriminazione o interferenza da parte
degli Internet service providers. Ciò nonostante gli operatori potranno fare
uso di un “reasonable traffic management”
per assicurare la funzionalità tecnica di internet, come ad esempio per
garantire la sicurezza della rete o per risolvere problemi di congestione.
Comunque ogni misura di questo tipo dovrà essere temporanea e non motivata da “commercial considerations”.
IL regolamento
non ha soddisfatto il i “puristi” della neutralità della rete che fino all’ultimo
hanno presentato degli emendamenti in Parlamento per evitare che nel testo ci
siano scappatoie che compromettano la salvaguardia del diritto dei cittadini
europei ad accedere ad internet alle medesime condizioni. In certi Paesi, il più
rappresentativo sono i Paesi Bassi, hanno una normativa nazionale già più
restrittiva che esclude qualsiasi pratica di gestione del traffico e partiche
considerate contrarie al principio generale come il cosiddetto “Zero Rating”.
Di cosa si tratta: i servizi zero rating vengono forniti dagli operatori al
cliente senza che venga addebitato alcun volume di traffico. In parole semplici,
l’operatore può fornire gratuitamente l’accesso ad applicazioni come Facebook senza
che il traffico consumato venga conteggiato nel volume di traffico stabilito
dall’ offerta commerciale sottoscritta.
Ebbene, nel testo
del regolamento approvato non si fa esplicitamente riferimento a questo tipo di
pratica, considerata dai più contraria al principio di neutralità della rete,
ma si fa riferimento al bando di pratiche commerciali che alterano il mercato e
limitano in pratica i diritti dell’utente finale.
A questo
proposito il considerando n.7:
(7) Al
fine di esercitare i loro diritti di accedere e distribuire informazioni e
contenuti, nonché di utilizzare e di fornire applicazioni e servizi di loro
scelta, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di concordare con i fornitori
di servizi di accesso a Internet le tariffe corrispondenti a volumi di dati e
velocità specifici del servizio di accesso a Internet. Tali accordi, unitamente
a pratiche commerciali dei fornitori di servizi di accesso a Internet, non
dovrebbero limitare l’esercizio di tali diritti ed eludere pertanto le
disposizioni del presente regolamento che proteggono l’accesso a un’Internet
aperta. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali
competenti dovrebbero essere autorizzate a intervenire contro accordi o
pratiche commerciali che, in virtù della loro portata, determinano situazioni
in cui la scelta degli utenti finali è significativamente limitata nella
pratica. A tal fine, la valutazione di accordi e pratiche commerciali dovrebbe,
tra l’altro, tener conto delle rispettive posizioni di mercato di detti
fornitori di servizi di accesso a Internet e dei fornitori di contenuti,
applicazioni e servizi interessati. Le autorità nazionali di regolamentazione e
altre autorità competenti dovrebbero essere tenute, nello svolgimento della
loro funzione di monitoraggio e applicazione, a intervenire nel caso in cui
accordi o pratiche commerciali potrebbero compromettere l’essenza dei diritti
degli utenti finali.
Personalmente
ritengo che il testo del regolamento che riguarda la neutralità della rete sia
sufficientemente garantista nei confronti degli utenti, seppure apparentemente
preveda delle eccezioni che potrebbero essere utilizzate per fini commerciali.
Ma il testo a questo proposito recita chiaro: bandite considerazioni
commerciali e misure di gestione del traffico devono essere temporanee.
Art.3
3. I
fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano
tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o
interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti
cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai
servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.
Il primo comma non impedisce ai fornitori di
servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del
traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere
trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate
su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica
del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Tali
misure non controllano i contenuti specifici e sono man tenute per il tempo
strettamente necessario.
sabato 11 ottobre 2014
EUROPA - PRESS RELEASES - Press release - Telecoms: Commission to cut number of regulated markets in Europe
EUROPA - PRESS RELEASES - Press release - Telecoms: Commission to cut number of regulated markets in Europe: EUROPA - PRESS RELEASES - Press release - Telecoms: Commission to cut number of regulated markets in Europe
martedì 20 maggio 2014
Italia@Europa: Cosa significa per l'utente l'abolizione del Roaming e cos'e' la clausola di corretto utilizzo e cosa comporta
Italia@Europa: Cosa significa per l'utente l'abolizione del Roaming e cos'e' la clausola di "corretto utilizzo" e cosa comporta.: Il Parlamento europeo ha recentemente approvato in prima lettura il pacchetto legislativo definito "Connected Continent" propo...
Cosa significa per l'utente l'abolizione del Roaming dal 2015? Cos'e' la clausola di "utilizzo corretto" (Fair use clause) e cosa comporta.
Il Parlamento europeo ha
recentemente approvato in prima lettura il pacchetto legislativo definito
"Connected Continent" proposto dalla Commmissone European per
promuovere il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in Europ. Tra i
vari temi affronati c’era anche quello del’abolizione del roaming
internazionale, cioe’ quello che noi paghiamo come quando siamo all’estero (in
piu’ rispetto al nostro piano tariffario nazionale, per telefonate, sms,
econnessione internet).
Il Parlamento ha approvato un
testo che richiede la fine del roaming a partire dal 15 dicembre 2015; la
proposta della Commissione parlava di 2016. In particolare al considerando 75
si legge:
(75) Sebbene spetti ai fornitori di roaming valutare il volume
di chiamate vocali, SMS e dati in roaming cui applicare tariffe nazionali
nell'ambito dei loro vari pacchetti al dettaglio, essi
possono, nonostante l'abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio entro il
15 dicembre 2015, applicare una clausola di «utilizzo corretto» al consumo dei servizi di roaming al dettaglio
regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, sulla
base di criteri di utilizzo corretto. Tali criteri dovrebbero essere applicati
in modo da permettere ai consumatori, quando viaggiano regolarmente in altri
paesi dell'Unione, di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo
interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali. Le
autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero
vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti
di utilizzo corretto e garantire che vengano definiti
con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei
contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti. A tale fine, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella
massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC,
basati sui risultati di una consultazione pubblica, per l'applicazione dei
criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori
di roaming . In essi il BEREC dovrebbe individuare i diversi modelli
d'uso in base alle tendenze di utilizzo soggiacenti relative ai servizi voce,
dati e SMS a livello di Unione e l'evoluzione prevista per quanto riguarda in
particolare il consumo di dati senza fili. I tetti tariffari
massimi per l'eurotariffa dovrebbero continuare a fungere da limite di
salvaguardia degli addebiti per consumi superiori ai limiti di utilizzo
corretto fino alla scadenza del periodo di validità del regolamento (UE) n.
531/2012.
Al di la’ degli annunci fatti nell’ultimo mese
vale la pena approfondire quanto previsto nel testo ed in particolare la
definizione di “utilizzo corretto” (Fair use clause):
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«Articolo
6 bis
Abolizione delle tariffe di roaming al
dettaglio
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A decorrere dal 15 dicembre 2015, i fornitori di roaming non applicano
alcun sovrapprezzo rispetto alle tariffe relative ai servizi di comunicazione
mobile a livello nazionale nei confronti dei clienti in roaming in tutti gli
Stati membri per l'invio e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate,
per l'invio di SMS/MMS in roaming regolamentati o per l'utilizzo dei servizi
di dati in roaming regolamentati, e non applicano alcuna tariffa generale per
consentire l'utilizzo all'estero di apparecchiature terminali o servizi.
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Articolo 6 ter
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Utilizzo corretto
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1. In deroga all'articolo 6 bis e al fine
di prevenire un utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al
dettaglio, i fornitori di roaming possono applicare una «clausola di utilizzo corretto» al
consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe
pari a quelle nazionali applicabili, sulla base di criteri di utilizzo
corretto. Tali criteri sono applicati in modo da permettere ai consumatori,
quando viaggiano regolarmente in altri paesi dell'Unione, di riprodurre con
fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi
pacchetti al dettaglio nazionali.
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2. Conformemente
all'articolo 20 della direttiva 2002/22/CE, i fornitori di roaming pubblicano e includono nei contratti
informazioni dettagliate e quantificate sulle modalità di applicazione dei
criteri di utilizzo corretto, con riferimento ai principali parametri
tariffari, al volume o ad altri parametri del pacchetto al dettaglio in
questione.
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3. Entro il 31
dicembre 2014 il BEREC elabora,
previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con
la Commissione, orientamenti generali per l'applicazione di criteri di
utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di
roaming. Il BEREC tiene conto, in particolare, dell'evoluzione dei prezzi e
dei modelli di consumo negli Stati membri, del grado di convergenza dei
livelli tariffari nazionali all'interno dell'Unione, di eventuali effetti
visibili del roaming alle tariffe dei servizi nazionali sull'andamento delle
stesse, e dell'andamento delle effettive tariffe di roaming all'ingrosso per
la differenza di traffico tra fornitori di roaming. Inoltre, gli orientamenti
del BEREC possono anche tenere conto di importanti variazioni oggettive tra
gli Stati membri o tra fornitori di roaming relative a fattori quali i
livelli tariffari nazionali, i volumi tipici inclusi nei pacchetti al
dettaglio o il periodo medio durante il quale i clienti viaggiano all'interno
dell'Unione.
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4. Al fine di garantire che l'applicazione
dei criteri di utilizzo corretto avvenga in modo coerente e simultaneo in
tutta l'Unione, la Commissione adotta entro il 30 giugno 2015 norme
dettagliate sull'applicazione dei criteri di utilizzo corretto mediante atti
di esecuzione e in base agli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 3.
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5. La
competente autorità nazionale di
regolamentazione sorveglia e controlla attentamente l'applicazione dei
criteri di utilizzo coretto come stabilito dall'atto di esecuzione della
Commissione di cui al paragrafo 4, tenendo nella massima considerazione gli
orientamenti generali del BEREC, i pertinenti fattori oggettivi specifici al
rispettivo Stato membro e le variazioni oggettive importanti tra fornitori di
roaming, e garantisce che non vengano applicate condizioni irragionevoli.
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6. Le tariffe al dettaglio per i
servizi con eurotariffa stabilite agli articoli 8, 10 e 13 del presente
regolamento si applicano ai servizi in roaming regolamentati eccedenti il
limite di utilizzo corretto applicato conformemente all'articolo 6 ter.«
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In sintesi, il roaming NON
verra’ abolito illimitatamente:
infatti e’ prevista la clausola sul “corretto utilizzo” che consente agli
operatori di limitare la tariffa “like at home” ad un certo, e per ora non ben
definitito, volume di traffico, voce e dati; tutto cio’ per impedire abusi e
distorsioni del mercato.
IL BEREC e’ chiamato a fornire “orientamenti generali per l'applicazione di
criteri di utilizzo corretto nei
contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming”.
In concreto un esempio: se si usano
i servizi Skype a pagamento il contratto prevede volume di traffico illimitato
con i numeri fissi in Europa, IN TEORIA. Se l’utente va a leggere bene esiste
questa “clausola di corretto utilizzo” che permette a Skype di farti pagare
ulteriormente nel caso superi un certo limite orario di chiamate.
Tornando al Roaming, se l’utente supera il volume di traffico stabilito
nella nella “clausola di corretto utilizzo” dovra’ pagare l’eccedenze e gli
sara’ applicata l’eurotariffa. “Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero vigilare sull'applicazione, da parte dei
fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo corretto
e garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate
dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i
clienti.”
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