Translate

venerdì 6 novembre 2015

Italia@Europa: Regolamento dell'Unione Europea su Net neutrality ...

Italia@Europa: Regolamento dell'Unione Europea su Net neutrality ...: Ritorno sugli argomenti trattati un anno fa in un post precedente. IL regolamento dell'Unione europea su Roaming e Net Neutrality ...

Regolamento dell'Unione Europea su Net neutrality e Roaming - approvazione finale 27.10.2015




Ritorno sugli argomenti trattati un anno fa in un post precedente. IL regolamento dell'Unione europea su Roaming e Net Neutrality ha concluso il suo iter legislativo il 27 Ottobre scorso con l'approvazione finale da parte del Parlamento europeo. Ebbene, il testo finale è frutto di un anno di incontri tra Parlamento, Commissione e Consiglio europeo, che a luglio di quest'anno hanno trovato un compromesso politico che si rispecchia nel testo andato in approvazione l'ottobre scorso.
Partiamo dal presupposto che c'è un'anomalia di fondo in questo regolamento: i due argomenti trattati non sono strettamente connessi e dunque sono stati forzatamente vincolati e questo, a giudizio di alcuni, ha penalizzato la parte del regolamento più innovativa, cioè quella che riguarda le norme sulla salvaguardia dell'internet aperto (Net Neutrality).
Ripercorriamo in breve il contenuto della norma:
Roaming
- L’abolizione del tariffe roaming è prevista a partire dal 15 giugno 2017;
- Si prevede l’introduzione di “fair use policy” (politica di utilizzo corretto) al fine di prevenire abusi. Quando si supera il limite stabilito dalla “fair use policy”, un piccolo sovrapprezzo potrà essere applicato. La Definizione del limite di Fair Use dovrà essere stabilito entro il 15 dicembre 2016.
- Già dal 30 aprile 2016 il roaming diventerà comunque più economico: gli operatori potranno addebitare solo un piccolo sovrapprezzo fino ad un massimo di € 0,05 al minuto per le chiamate in uscita, a € 0,02 per gli SMS inviati e a € 0,05 per MB di dati (IVA esclusa).
Il legislatore europeo ha confermato e accresciuto il ruolo di vigilanza da parte della autorità di regolazione, in Italia AGCOM, nell’ambito del processo che porterà all’eliminazione del roaming in Europa.
Da notare però un particolare: le cose non stanno esattamente come sono sembrano. Infatti, è vero che si potrà chiamare in Europa alla stessa tariffa domestica, ma per un minutaggio limitato stabilito dalla “fair use policy”. Dopodiché potrà essere applicato un sovrapprezzo che andrà a compensare i presunti costi sostenuti dagli operatori telefonici.
Comunque, bisogna dare atto all’Unione europea di essere intervenuta negli anni ad abbassare in modo consistente le tariffe pagate dai cittadini quando al di fuori dei propri confini nazionali. Si può fare di più? Questo sempre anche se l’attuale regolamento è un grande passo in avanti.
Il mercato con le sue dinamiche concorrenziali supererà l’attuale regolamentazione? Io credo di sì, se si vigila sul mercato stesso con efficacia e lo si rende sempre più “sano”.
Net Neutrality, open internet
Il testo si basa sul principio che l’utente finale ha il diritto ad accedere a contenuti a propria scelta, senza alcun tipo di discriminazione o interferenza da parte degli Internet service providers. Ciò nonostante gli operatori potranno fare uso di un “reasonable traffic management” per assicurare la funzionalità tecnica di internet, come ad esempio per garantire la sicurezza della rete o per risolvere problemi di congestione. Comunque ogni misura di questo tipo dovrà essere temporanea e non motivata da “commercial considerations”.
IL regolamento non ha soddisfatto il i “puristi” della neutralità della rete che fino all’ultimo hanno presentato degli emendamenti in Parlamento per evitare che nel testo ci siano scappatoie che compromettano la salvaguardia del diritto dei cittadini europei ad accedere ad internet alle medesime condizioni. In certi Paesi, il più rappresentativo sono i Paesi Bassi, hanno una normativa nazionale già più restrittiva che esclude qualsiasi pratica di gestione del traffico e partiche considerate contrarie al principio generale come il cosiddetto “Zero Rating”. Di cosa si tratta: i servizi zero rating vengono forniti dagli operatori al cliente senza che venga addebitato alcun volume di traffico. In parole semplici, l’operatore può fornire gratuitamente l’accesso ad applicazioni come Facebook senza che il traffico consumato venga conteggiato nel volume di traffico stabilito dall’ offerta commerciale sottoscritta.
Ebbene, nel testo del regolamento approvato non si fa esplicitamente riferimento a questo tipo di pratica, considerata dai più contraria al principio di neutralità della rete, ma si fa riferimento al bando di pratiche commerciali che alterano il mercato e limitano in pratica i diritti dell’utente finale.
A questo proposito il considerando n.7:

(7)        Al fine di esercitare i loro diritti di accedere e distribuire informazioni e contenuti, nonché di utilizzare e di fornire applicazioni e servizi di loro scelta, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di concordare con i fornitori di servizi di accesso a Internet le tariffe corrispondenti a volumi di dati e velocità specifici del servizio di accesso a Internet. Tali accordi, unitamente a pratiche commerciali dei fornitori di servizi di accesso a Internet, non dovrebbero limitare l’esercizio di tali diritti ed eludere pertanto le disposizioni del presente regolamento che proteggono l’accesso a un’Internet aperta. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali competenti dovrebbero essere autorizzate a intervenire contro accordi o pratiche commerciali che, in virtù della loro portata, determinano situazioni in cui la scelta degli utenti finali è significativamente limitata nella pratica. A tal fine, la valutazione di accordi e pratiche commerciali dovrebbe, tra l’altro, tener conto delle rispettive posizioni di mercato di detti fornitori di servizi di accesso a Internet e dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi interessati. Le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti dovrebbero essere tenute, nello svolgimento della loro funzione di monitoraggio e applicazione, a intervenire nel caso in cui accordi o pratiche commerciali potrebbero compromettere l’essenza dei diritti degli utenti finali.

Personalmente ritengo che il testo del regolamento che riguarda la neutralità della rete sia sufficientemente garantista nei confronti degli utenti, seppure apparentemente preveda delle eccezioni che potrebbero essere utilizzate per fini commerciali. Ma il testo a questo proposito recita chiaro: bandite considerazioni commerciali e misure di gestione del traffico devono essere temporanee.

Art.3
3.         I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.
Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Tali misure non controllano i contenuti specifici e sono man­ tenute per il tempo strettamente necessario.

martedì 20 maggio 2014

Italia@Europa: Cosa significa per l'utente l'abolizione del Roaming e cos'e' la clausola di corretto utilizzo e cosa comporta

Italia@Europa: Cosa significa per l'utente l'abolizione del Roaming e cos'e' la clausola di "corretto utilizzo" e cosa comporta.:  Il Parlamento europeo ha recentemente approvato in prima lettura il pacchetto legislativo definito "Connected Continent" propo...

Cosa significa per l'utente l'abolizione del Roaming dal 2015? Cos'e' la clausola di "utilizzo corretto" (Fair use clause) e cosa comporta.

 Il Parlamento europeo ha recentemente approvato in prima lettura il pacchetto legislativo definito "Connected Continent" proposto dalla Commmissone European per promuovere il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in Europ. Tra i vari temi affronati c’era anche quello del’abolizione del roaming internazionale, cioe’ quello che noi paghiamo come quando siamo all’estero (in piu’ rispetto al nostro piano tariffario nazionale, per telefonate, sms, econnessione internet).
Il Parlamento ha approvato un testo che richiede la fine del roaming a partire dal 15 dicembre 2015; la proposta della Commissione parlava di 2016. In particolare al considerando 75 si legge:

(75)  Sebbene spetti ai fornitori di roaming valutare il volume di chiamate vocali, SMS e dati in roaming cui applicare tariffe nazionali nell'ambito dei loro vari pacchetti al dettaglio, essi possono, nonostante l'abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio entro il 15 dicembre 2015, applicare una clausola di «utilizzo corretto» al consumo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, sulla base di criteri di utilizzo corretto. Tali criteri dovrebbero essere applicati in modo da permettere ai consumatori, quando viaggiano regolarmente in altri paesi dell'Unione, di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo corretto e garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti. A tale fine, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC, basati sui risultati di una consultazione pubblica, per l'applicazione dei criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming . In essi il BEREC dovrebbe individuare i diversi modelli d'uso in base alle tendenze di utilizzo soggiacenti relative ai servizi voce, dati e SMS a livello di Unione e l'evoluzione prevista per quanto riguarda in particolare il consumo di dati senza fili. I tetti tariffari massimi per l'eurotariffa dovrebbero continuare a fungere da limite di salvaguardia degli addebiti per consumi superiori ai limiti di utilizzo corretto fino alla scadenza del periodo di validità del regolamento (UE) n. 531/2012.
Al di la’ degli annunci fatti nell’ultimo mese vale la pena approfondire quanto previsto nel testo ed in particolare la definizione di “utilizzo corretto” (Fair use clause):




«Articolo 6 bis
Abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio


A decorrere dal 15 dicembre 2015, i fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo rispetto alle tariffe relative ai servizi di comunicazione mobile a livello nazionale nei confronti dei clienti in roaming in tutti gli Stati membri per l'invio e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l'invio di SMS/MMS in roaming regolamentati o per l'utilizzo dei servizi di dati in roaming regolamentati, e non applicano alcuna tariffa generale per consentire l'utilizzo all'estero di apparecchiature terminali o servizi.


Articolo 6 ter


Utilizzo corretto


1.  In deroga all'articolo 6 bis e al fine di prevenire un utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al dettaglio, i fornitori di roaming possono applicare una «clausola di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, sulla base di criteri di utilizzo corretto. Tali criteri sono applicati in modo da permettere ai consumatori, quando viaggiano regolarmente in altri paesi dell'Unione, di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali.


2.  Conformemente all'articolo 20 della direttiva 2002/22/CE, i fornitori di roaming pubblicano e includono nei contratti informazioni dettagliate e quantificate sulle modalità di applicazione dei criteri di utilizzo corretto, con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del pacchetto al dettaglio in questione.


3.  Entro il 31 dicembre 2014 il BEREC elabora, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, orientamenti generali per l'applicazione di criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming. Il BEREC tiene conto, in particolare, dell'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri, del grado di convergenza dei livelli tariffari nazionali all'interno dell'Unione, di eventuali effetti visibili del roaming alle tariffe dei servizi nazionali sull'andamento delle stesse, e dell'andamento delle effettive tariffe di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming. Inoltre, gli orientamenti del BEREC possono anche tenere conto di importanti variazioni oggettive tra gli Stati membri o tra fornitori di roaming relative a fattori quali i livelli tariffari nazionali, i volumi tipici inclusi nei pacchetti al dettaglio o il periodo medio durante il quale i clienti viaggiano all'interno dell'Unione.


4.  Al fine di garantire che l'applicazione dei criteri di utilizzo corretto avvenga in modo coerente e simultaneo in tutta l'Unione, la Commissione adotta entro il 30 giugno 2015 norme dettagliate sull'applicazione dei criteri di utilizzo corretto mediante atti di esecuzione e in base agli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 3.


5.  La competente autorità nazionale di regolamentazione sorveglia e controlla attentamente l'applicazione dei criteri di utilizzo coretto come stabilito dall'atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 4, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti generali del BEREC, i pertinenti fattori oggettivi specifici al rispettivo Stato membro e le variazioni oggettive importanti tra fornitori di roaming, e garantisce che non vengano applicate condizioni irragionevoli.


6.  Le tariffe al dettaglio per i servizi con eurotariffa stabilite agli articoli 8, 10 e 13 del presente regolamento si applicano ai servizi in roaming regolamentati eccedenti il limite di utilizzo corretto applicato conformemente all'articolo 6 ter.«

In sintesi, il roaming  NON verra’ abolito illimitatamente: infatti e’ prevista la clausola sul “corretto utilizzo” che consente agli operatori di limitare la tariffa “like at home” ad un certo, e per ora non ben definitito, volume di traffico, voce e dati; tutto cio’ per impedire abusi e distorsioni del mercato.
IL BEREC e’ chiamato a  fornire “orientamenti generali per l'applicazione di criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming”.
 In concreto un esempio: se si usano i servizi Skype a pagamento il contratto prevede volume di traffico illimitato con i numeri fissi in Europa, IN TEORIA. Se l’utente va a leggere bene esiste questa “clausola di corretto utilizzo” che permette a Skype di farti pagare ulteriormente nel caso superi un certo limite orario di chiamate.
Tornando al Roaming, se l’utente supera il volume di traffico stabilito nella nella “clausola di corretto utilizzo” dovra’ pagare l’eccedenze e gli sara’ applicata l’eurotariffa. “Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo corretto e garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti.”