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martedì 20 maggio 2014

Cosa significa per l'utente l'abolizione del Roaming dal 2015? Cos'e' la clausola di "utilizzo corretto" (Fair use clause) e cosa comporta.

 Il Parlamento europeo ha recentemente approvato in prima lettura il pacchetto legislativo definito "Connected Continent" proposto dalla Commmissone European per promuovere il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in Europ. Tra i vari temi affronati c’era anche quello del’abolizione del roaming internazionale, cioe’ quello che noi paghiamo come quando siamo all’estero (in piu’ rispetto al nostro piano tariffario nazionale, per telefonate, sms, econnessione internet).
Il Parlamento ha approvato un testo che richiede la fine del roaming a partire dal 15 dicembre 2015; la proposta della Commissione parlava di 2016. In particolare al considerando 75 si legge:

(75)  Sebbene spetti ai fornitori di roaming valutare il volume di chiamate vocali, SMS e dati in roaming cui applicare tariffe nazionali nell'ambito dei loro vari pacchetti al dettaglio, essi possono, nonostante l'abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio entro il 15 dicembre 2015, applicare una clausola di «utilizzo corretto» al consumo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, sulla base di criteri di utilizzo corretto. Tali criteri dovrebbero essere applicati in modo da permettere ai consumatori, quando viaggiano regolarmente in altri paesi dell'Unione, di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo corretto e garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti. A tale fine, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC, basati sui risultati di una consultazione pubblica, per l'applicazione dei criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming . In essi il BEREC dovrebbe individuare i diversi modelli d'uso in base alle tendenze di utilizzo soggiacenti relative ai servizi voce, dati e SMS a livello di Unione e l'evoluzione prevista per quanto riguarda in particolare il consumo di dati senza fili. I tetti tariffari massimi per l'eurotariffa dovrebbero continuare a fungere da limite di salvaguardia degli addebiti per consumi superiori ai limiti di utilizzo corretto fino alla scadenza del periodo di validità del regolamento (UE) n. 531/2012.
Al di la’ degli annunci fatti nell’ultimo mese vale la pena approfondire quanto previsto nel testo ed in particolare la definizione di “utilizzo corretto” (Fair use clause):




«Articolo 6 bis
Abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio


A decorrere dal 15 dicembre 2015, i fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo rispetto alle tariffe relative ai servizi di comunicazione mobile a livello nazionale nei confronti dei clienti in roaming in tutti gli Stati membri per l'invio e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l'invio di SMS/MMS in roaming regolamentati o per l'utilizzo dei servizi di dati in roaming regolamentati, e non applicano alcuna tariffa generale per consentire l'utilizzo all'estero di apparecchiature terminali o servizi.


Articolo 6 ter


Utilizzo corretto


1.  In deroga all'articolo 6 bis e al fine di prevenire un utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al dettaglio, i fornitori di roaming possono applicare una «clausola di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, sulla base di criteri di utilizzo corretto. Tali criteri sono applicati in modo da permettere ai consumatori, quando viaggiano regolarmente in altri paesi dell'Unione, di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali.


2.  Conformemente all'articolo 20 della direttiva 2002/22/CE, i fornitori di roaming pubblicano e includono nei contratti informazioni dettagliate e quantificate sulle modalità di applicazione dei criteri di utilizzo corretto, con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del pacchetto al dettaglio in questione.


3.  Entro il 31 dicembre 2014 il BEREC elabora, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, orientamenti generali per l'applicazione di criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming. Il BEREC tiene conto, in particolare, dell'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri, del grado di convergenza dei livelli tariffari nazionali all'interno dell'Unione, di eventuali effetti visibili del roaming alle tariffe dei servizi nazionali sull'andamento delle stesse, e dell'andamento delle effettive tariffe di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming. Inoltre, gli orientamenti del BEREC possono anche tenere conto di importanti variazioni oggettive tra gli Stati membri o tra fornitori di roaming relative a fattori quali i livelli tariffari nazionali, i volumi tipici inclusi nei pacchetti al dettaglio o il periodo medio durante il quale i clienti viaggiano all'interno dell'Unione.


4.  Al fine di garantire che l'applicazione dei criteri di utilizzo corretto avvenga in modo coerente e simultaneo in tutta l'Unione, la Commissione adotta entro il 30 giugno 2015 norme dettagliate sull'applicazione dei criteri di utilizzo corretto mediante atti di esecuzione e in base agli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 3.


5.  La competente autorità nazionale di regolamentazione sorveglia e controlla attentamente l'applicazione dei criteri di utilizzo coretto come stabilito dall'atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 4, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti generali del BEREC, i pertinenti fattori oggettivi specifici al rispettivo Stato membro e le variazioni oggettive importanti tra fornitori di roaming, e garantisce che non vengano applicate condizioni irragionevoli.


6.  Le tariffe al dettaglio per i servizi con eurotariffa stabilite agli articoli 8, 10 e 13 del presente regolamento si applicano ai servizi in roaming regolamentati eccedenti il limite di utilizzo corretto applicato conformemente all'articolo 6 ter.«

In sintesi, il roaming  NON verra’ abolito illimitatamente: infatti e’ prevista la clausola sul “corretto utilizzo” che consente agli operatori di limitare la tariffa “like at home” ad un certo, e per ora non ben definitito, volume di traffico, voce e dati; tutto cio’ per impedire abusi e distorsioni del mercato.
IL BEREC e’ chiamato a  fornire “orientamenti generali per l'applicazione di criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming”.
 In concreto un esempio: se si usano i servizi Skype a pagamento il contratto prevede volume di traffico illimitato con i numeri fissi in Europa, IN TEORIA. Se l’utente va a leggere bene esiste questa “clausola di corretto utilizzo” che permette a Skype di farti pagare ulteriormente nel caso superi un certo limite orario di chiamate.
Tornando al Roaming, se l’utente supera il volume di traffico stabilito nella nella “clausola di corretto utilizzo” dovra’ pagare l’eccedenze e gli sara’ applicata l’eurotariffa. “Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo corretto e garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti.”

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