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venerdì 6 novembre 2015
Italia@Europa: Regolamento dell'Unione Europea su Net neutrality ...
Italia@Europa: Regolamento dell'Unione Europea su Net neutrality ...: Ritorno sugli argomenti trattati un anno fa in un post precedente. IL regolamento dell'Unione europea su Roaming e Net Neutrality ...
Regolamento dell'Unione Europea su Net neutrality e Roaming - approvazione finale 27.10.2015
Ritorno sugli argomenti
trattati un anno fa in un post precedente. IL regolamento dell'Unione europea
su Roaming e Net Neutrality ha concluso il suo iter legislativo il 27 Ottobre
scorso con l'approvazione finale da parte del Parlamento europeo. Ebbene, il
testo finale è frutto di un anno di incontri tra Parlamento, Commissione e
Consiglio europeo, che a luglio di quest'anno hanno trovato un compromesso
politico che si rispecchia nel testo andato in approvazione l'ottobre scorso.
Partiamo dal presupposto
che c'è un'anomalia di fondo in questo regolamento: i due argomenti trattati
non sono strettamente connessi e dunque sono stati forzatamente vincolati e
questo, a giudizio di alcuni, ha penalizzato la parte del regolamento più innovativa,
cioè quella che riguarda le norme sulla salvaguardia dell'internet aperto (Net
Neutrality).
Ripercorriamo in
breve il contenuto della norma:
Roaming
- L’abolizione
del tariffe roaming è prevista a partire dal 15 giugno 2017;
- Si prevede l’introduzione
di “fair use policy” (politica di utilizzo corretto) al fine di prevenire
abusi. Quando si supera il limite stabilito dalla “fair use policy”, un piccolo
sovrapprezzo potrà essere applicato. La Definizione del limite di Fair Use
dovrà essere stabilito entro il 15
dicembre 2016.
- Già dal 30
aprile 2016 il roaming diventerà comunque più economico: gli operatori potranno
addebitare solo un piccolo sovrapprezzo fino ad un massimo di € 0,05 al minuto
per le chiamate in uscita, a € 0,02 per gli SMS inviati e a € 0,05 per MB di
dati (IVA esclusa).
Il legislatore
europeo ha confermato e accresciuto il ruolo di vigilanza da parte della
autorità di regolazione, in Italia AGCOM, nell’ambito del processo che porterà
all’eliminazione del roaming in Europa.
Da notare però un
particolare: le cose non stanno esattamente come sono sembrano. Infatti, è vero
che si potrà chiamare in Europa alla stessa tariffa domestica, ma per un
minutaggio limitato stabilito dalla “fair use policy”. Dopodiché potrà essere
applicato un sovrapprezzo che andrà a compensare i presunti costi sostenuti
dagli operatori telefonici.
Comunque, bisogna
dare atto all’Unione europea di essere intervenuta negli anni ad abbassare in
modo consistente le tariffe pagate dai cittadini quando al di fuori dei propri
confini nazionali. Si può fare di più? Questo sempre anche se l’attuale regolamento
è un grande passo in avanti.
Il mercato con le
sue dinamiche concorrenziali supererà l’attuale regolamentazione? Io credo di
sì, se si vigila sul mercato stesso con efficacia e lo si rende sempre più “sano”.
Net Neutrality, open internet
Il testo si basa
sul principio che l’utente finale ha il diritto ad accedere a contenuti a
propria scelta, senza alcun tipo di discriminazione o interferenza da parte
degli Internet service providers. Ciò nonostante gli operatori potranno fare
uso di un “reasonable traffic management”
per assicurare la funzionalità tecnica di internet, come ad esempio per
garantire la sicurezza della rete o per risolvere problemi di congestione.
Comunque ogni misura di questo tipo dovrà essere temporanea e non motivata da “commercial considerations”.
IL regolamento
non ha soddisfatto il i “puristi” della neutralità della rete che fino all’ultimo
hanno presentato degli emendamenti in Parlamento per evitare che nel testo ci
siano scappatoie che compromettano la salvaguardia del diritto dei cittadini
europei ad accedere ad internet alle medesime condizioni. In certi Paesi, il più
rappresentativo sono i Paesi Bassi, hanno una normativa nazionale già più
restrittiva che esclude qualsiasi pratica di gestione del traffico e partiche
considerate contrarie al principio generale come il cosiddetto “Zero Rating”.
Di cosa si tratta: i servizi zero rating vengono forniti dagli operatori al
cliente senza che venga addebitato alcun volume di traffico. In parole semplici,
l’operatore può fornire gratuitamente l’accesso ad applicazioni come Facebook senza
che il traffico consumato venga conteggiato nel volume di traffico stabilito
dall’ offerta commerciale sottoscritta.
Ebbene, nel testo
del regolamento approvato non si fa esplicitamente riferimento a questo tipo di
pratica, considerata dai più contraria al principio di neutralità della rete,
ma si fa riferimento al bando di pratiche commerciali che alterano il mercato e
limitano in pratica i diritti dell’utente finale.
A questo
proposito il considerando n.7:
(7) Al
fine di esercitare i loro diritti di accedere e distribuire informazioni e
contenuti, nonché di utilizzare e di fornire applicazioni e servizi di loro
scelta, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di concordare con i fornitori
di servizi di accesso a Internet le tariffe corrispondenti a volumi di dati e
velocità specifici del servizio di accesso a Internet. Tali accordi, unitamente
a pratiche commerciali dei fornitori di servizi di accesso a Internet, non
dovrebbero limitare l’esercizio di tali diritti ed eludere pertanto le
disposizioni del presente regolamento che proteggono l’accesso a un’Internet
aperta. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali
competenti dovrebbero essere autorizzate a intervenire contro accordi o
pratiche commerciali che, in virtù della loro portata, determinano situazioni
in cui la scelta degli utenti finali è significativamente limitata nella
pratica. A tal fine, la valutazione di accordi e pratiche commerciali dovrebbe,
tra l’altro, tener conto delle rispettive posizioni di mercato di detti
fornitori di servizi di accesso a Internet e dei fornitori di contenuti,
applicazioni e servizi interessati. Le autorità nazionali di regolamentazione e
altre autorità competenti dovrebbero essere tenute, nello svolgimento della
loro funzione di monitoraggio e applicazione, a intervenire nel caso in cui
accordi o pratiche commerciali potrebbero compromettere l’essenza dei diritti
degli utenti finali.
Personalmente
ritengo che il testo del regolamento che riguarda la neutralità della rete sia
sufficientemente garantista nei confronti degli utenti, seppure apparentemente
preveda delle eccezioni che potrebbero essere utilizzate per fini commerciali.
Ma il testo a questo proposito recita chiaro: bandite considerazioni
commerciali e misure di gestione del traffico devono essere temporanee.
Art.3
3. I
fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano
tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o
interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti
cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai
servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.
Il primo comma non impedisce ai fornitori di
servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del
traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere
trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate
su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica
del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Tali
misure non controllano i contenuti specifici e sono man tenute per il tempo
strettamente necessario.
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