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venerdì 6 novembre 2015

Regolamento dell'Unione Europea su Net neutrality e Roaming - approvazione finale 27.10.2015




Ritorno sugli argomenti trattati un anno fa in un post precedente. IL regolamento dell'Unione europea su Roaming e Net Neutrality ha concluso il suo iter legislativo il 27 Ottobre scorso con l'approvazione finale da parte del Parlamento europeo. Ebbene, il testo finale è frutto di un anno di incontri tra Parlamento, Commissione e Consiglio europeo, che a luglio di quest'anno hanno trovato un compromesso politico che si rispecchia nel testo andato in approvazione l'ottobre scorso.
Partiamo dal presupposto che c'è un'anomalia di fondo in questo regolamento: i due argomenti trattati non sono strettamente connessi e dunque sono stati forzatamente vincolati e questo, a giudizio di alcuni, ha penalizzato la parte del regolamento più innovativa, cioè quella che riguarda le norme sulla salvaguardia dell'internet aperto (Net Neutrality).
Ripercorriamo in breve il contenuto della norma:
Roaming
- L’abolizione del tariffe roaming è prevista a partire dal 15 giugno 2017;
- Si prevede l’introduzione di “fair use policy” (politica di utilizzo corretto) al fine di prevenire abusi. Quando si supera il limite stabilito dalla “fair use policy”, un piccolo sovrapprezzo potrà essere applicato. La Definizione del limite di Fair Use dovrà essere stabilito entro il 15 dicembre 2016.
- Già dal 30 aprile 2016 il roaming diventerà comunque più economico: gli operatori potranno addebitare solo un piccolo sovrapprezzo fino ad un massimo di € 0,05 al minuto per le chiamate in uscita, a € 0,02 per gli SMS inviati e a € 0,05 per MB di dati (IVA esclusa).
Il legislatore europeo ha confermato e accresciuto il ruolo di vigilanza da parte della autorità di regolazione, in Italia AGCOM, nell’ambito del processo che porterà all’eliminazione del roaming in Europa.
Da notare però un particolare: le cose non stanno esattamente come sono sembrano. Infatti, è vero che si potrà chiamare in Europa alla stessa tariffa domestica, ma per un minutaggio limitato stabilito dalla “fair use policy”. Dopodiché potrà essere applicato un sovrapprezzo che andrà a compensare i presunti costi sostenuti dagli operatori telefonici.
Comunque, bisogna dare atto all’Unione europea di essere intervenuta negli anni ad abbassare in modo consistente le tariffe pagate dai cittadini quando al di fuori dei propri confini nazionali. Si può fare di più? Questo sempre anche se l’attuale regolamento è un grande passo in avanti.
Il mercato con le sue dinamiche concorrenziali supererà l’attuale regolamentazione? Io credo di sì, se si vigila sul mercato stesso con efficacia e lo si rende sempre più “sano”.
Net Neutrality, open internet
Il testo si basa sul principio che l’utente finale ha il diritto ad accedere a contenuti a propria scelta, senza alcun tipo di discriminazione o interferenza da parte degli Internet service providers. Ciò nonostante gli operatori potranno fare uso di un “reasonable traffic management” per assicurare la funzionalità tecnica di internet, come ad esempio per garantire la sicurezza della rete o per risolvere problemi di congestione. Comunque ogni misura di questo tipo dovrà essere temporanea e non motivata da “commercial considerations”.
IL regolamento non ha soddisfatto il i “puristi” della neutralità della rete che fino all’ultimo hanno presentato degli emendamenti in Parlamento per evitare che nel testo ci siano scappatoie che compromettano la salvaguardia del diritto dei cittadini europei ad accedere ad internet alle medesime condizioni. In certi Paesi, il più rappresentativo sono i Paesi Bassi, hanno una normativa nazionale già più restrittiva che esclude qualsiasi pratica di gestione del traffico e partiche considerate contrarie al principio generale come il cosiddetto “Zero Rating”. Di cosa si tratta: i servizi zero rating vengono forniti dagli operatori al cliente senza che venga addebitato alcun volume di traffico. In parole semplici, l’operatore può fornire gratuitamente l’accesso ad applicazioni come Facebook senza che il traffico consumato venga conteggiato nel volume di traffico stabilito dall’ offerta commerciale sottoscritta.
Ebbene, nel testo del regolamento approvato non si fa esplicitamente riferimento a questo tipo di pratica, considerata dai più contraria al principio di neutralità della rete, ma si fa riferimento al bando di pratiche commerciali che alterano il mercato e limitano in pratica i diritti dell’utente finale.
A questo proposito il considerando n.7:

(7)        Al fine di esercitare i loro diritti di accedere e distribuire informazioni e contenuti, nonché di utilizzare e di fornire applicazioni e servizi di loro scelta, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di concordare con i fornitori di servizi di accesso a Internet le tariffe corrispondenti a volumi di dati e velocità specifici del servizio di accesso a Internet. Tali accordi, unitamente a pratiche commerciali dei fornitori di servizi di accesso a Internet, non dovrebbero limitare l’esercizio di tali diritti ed eludere pertanto le disposizioni del presente regolamento che proteggono l’accesso a un’Internet aperta. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali competenti dovrebbero essere autorizzate a intervenire contro accordi o pratiche commerciali che, in virtù della loro portata, determinano situazioni in cui la scelta degli utenti finali è significativamente limitata nella pratica. A tal fine, la valutazione di accordi e pratiche commerciali dovrebbe, tra l’altro, tener conto delle rispettive posizioni di mercato di detti fornitori di servizi di accesso a Internet e dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi interessati. Le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti dovrebbero essere tenute, nello svolgimento della loro funzione di monitoraggio e applicazione, a intervenire nel caso in cui accordi o pratiche commerciali potrebbero compromettere l’essenza dei diritti degli utenti finali.

Personalmente ritengo che il testo del regolamento che riguarda la neutralità della rete sia sufficientemente garantista nei confronti degli utenti, seppure apparentemente preveda delle eccezioni che potrebbero essere utilizzate per fini commerciali. Ma il testo a questo proposito recita chiaro: bandite considerazioni commerciali e misure di gestione del traffico devono essere temporanee.

Art.3
3.         I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.
Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Tali misure non controllano i contenuti specifici e sono man­ tenute per il tempo strettamente necessario.

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