Il Parlamento europeo ha
recentemente approvato in prima lettura il pacchetto legislativo definito
"Connected Continent" proposto dalla Commmissone European per
promuovere il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in Europ. Tra i
vari temi affronati c’era anche quello del’abolizione del roaming
internazionale, cioe’ quello che noi paghiamo come quando siamo all’estero (in
piu’ rispetto al nostro piano tariffario nazionale, per telefonate, sms,
econnessione internet).
Il Parlamento ha approvato un
testo che richiede la fine del roaming a partire dal 15 dicembre 2015; la
proposta della Commissione parlava di 2016. In particolare al considerando 75
si legge:
(75) Sebbene spetti ai fornitori di roaming valutare il volume
di chiamate vocali, SMS e dati in roaming cui applicare tariffe nazionali
nell'ambito dei loro vari pacchetti al dettaglio, essi
possono, nonostante l'abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio entro il
15 dicembre 2015, applicare una clausola di «utilizzo corretto» al consumo dei servizi di roaming al dettaglio
regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, sulla
base di criteri di utilizzo corretto. Tali criteri dovrebbero essere applicati
in modo da permettere ai consumatori, quando viaggiano regolarmente in altri
paesi dell'Unione, di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo
interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali. Le
autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero
vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti
di utilizzo corretto e garantire che vengano definiti
con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei
contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti. A tale fine, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella
massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC,
basati sui risultati di una consultazione pubblica, per l'applicazione dei
criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori
di roaming . In essi il BEREC dovrebbe individuare i diversi modelli
d'uso in base alle tendenze di utilizzo soggiacenti relative ai servizi voce,
dati e SMS a livello di Unione e l'evoluzione prevista per quanto riguarda in
particolare il consumo di dati senza fili. I tetti tariffari
massimi per l'eurotariffa dovrebbero continuare a fungere da limite di
salvaguardia degli addebiti per consumi superiori ai limiti di utilizzo
corretto fino alla scadenza del periodo di validità del regolamento (UE) n.
531/2012.
Al di la’ degli annunci fatti nell’ultimo mese
vale la pena approfondire quanto previsto nel testo ed in particolare la
definizione di “utilizzo corretto” (Fair use clause):
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«Articolo
6 bis
Abolizione delle tariffe di roaming al
dettaglio
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A decorrere dal 15 dicembre 2015, i fornitori di roaming non applicano
alcun sovrapprezzo rispetto alle tariffe relative ai servizi di comunicazione
mobile a livello nazionale nei confronti dei clienti in roaming in tutti gli
Stati membri per l'invio e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate,
per l'invio di SMS/MMS in roaming regolamentati o per l'utilizzo dei servizi
di dati in roaming regolamentati, e non applicano alcuna tariffa generale per
consentire l'utilizzo all'estero di apparecchiature terminali o servizi.
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Articolo 6 ter
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Utilizzo corretto
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1. In deroga all'articolo 6 bis e al fine
di prevenire un utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al
dettaglio, i fornitori di roaming possono applicare una «clausola di utilizzo corretto» al
consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe
pari a quelle nazionali applicabili, sulla base di criteri di utilizzo
corretto. Tali criteri sono applicati in modo da permettere ai consumatori,
quando viaggiano regolarmente in altri paesi dell'Unione, di riprodurre con
fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi
pacchetti al dettaglio nazionali.
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2. Conformemente
all'articolo 20 della direttiva 2002/22/CE, i fornitori di roaming pubblicano e includono nei contratti
informazioni dettagliate e quantificate sulle modalità di applicazione dei
criteri di utilizzo corretto, con riferimento ai principali parametri
tariffari, al volume o ad altri parametri del pacchetto al dettaglio in
questione.
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3. Entro il 31
dicembre 2014 il BEREC elabora,
previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con
la Commissione, orientamenti generali per l'applicazione di criteri di
utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di
roaming. Il BEREC tiene conto, in particolare, dell'evoluzione dei prezzi e
dei modelli di consumo negli Stati membri, del grado di convergenza dei
livelli tariffari nazionali all'interno dell'Unione, di eventuali effetti
visibili del roaming alle tariffe dei servizi nazionali sull'andamento delle
stesse, e dell'andamento delle effettive tariffe di roaming all'ingrosso per
la differenza di traffico tra fornitori di roaming. Inoltre, gli orientamenti
del BEREC possono anche tenere conto di importanti variazioni oggettive tra
gli Stati membri o tra fornitori di roaming relative a fattori quali i
livelli tariffari nazionali, i volumi tipici inclusi nei pacchetti al
dettaglio o il periodo medio durante il quale i clienti viaggiano all'interno
dell'Unione.
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4. Al fine di garantire che l'applicazione
dei criteri di utilizzo corretto avvenga in modo coerente e simultaneo in
tutta l'Unione, la Commissione adotta entro il 30 giugno 2015 norme
dettagliate sull'applicazione dei criteri di utilizzo corretto mediante atti
di esecuzione e in base agli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 3.
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5. La
competente autorità nazionale di
regolamentazione sorveglia e controlla attentamente l'applicazione dei
criteri di utilizzo coretto come stabilito dall'atto di esecuzione della
Commissione di cui al paragrafo 4, tenendo nella massima considerazione gli
orientamenti generali del BEREC, i pertinenti fattori oggettivi specifici al
rispettivo Stato membro e le variazioni oggettive importanti tra fornitori di
roaming, e garantisce che non vengano applicate condizioni irragionevoli.
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6. Le tariffe al dettaglio per i
servizi con eurotariffa stabilite agli articoli 8, 10 e 13 del presente
regolamento si applicano ai servizi in roaming regolamentati eccedenti il
limite di utilizzo corretto applicato conformemente all'articolo 6 ter.«
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In sintesi, il roaming NON
verra’ abolito illimitatamente:
infatti e’ prevista la clausola sul “corretto utilizzo” che consente agli
operatori di limitare la tariffa “like at home” ad un certo, e per ora non ben
definitito, volume di traffico, voce e dati; tutto cio’ per impedire abusi e
distorsioni del mercato.
IL BEREC e’ chiamato a fornire “orientamenti generali per l'applicazione di
criteri di utilizzo corretto nei
contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming”.
In concreto un esempio: se si usano
i servizi Skype a pagamento il contratto prevede volume di traffico illimitato
con i numeri fissi in Europa, IN TEORIA. Se l’utente va a leggere bene esiste
questa “clausola di corretto utilizzo” che permette a Skype di farti pagare
ulteriormente nel caso superi un certo limite orario di chiamate.
Tornando al Roaming, se l’utente supera il volume di traffico stabilito
nella nella “clausola di corretto utilizzo” dovra’ pagare l’eccedenze e gli
sara’ applicata l’eurotariffa. “Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero vigilare sull'applicazione, da parte dei
fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo corretto
e garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate
dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i
clienti.”
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